Art. 4.

      1. A favore degli operatori abilitati all'esercizio delle attività ittituristiche possono essere concessi contributi finanziari, compatibilmente con le normative comunitarie in materia di aiuti di Stato, per interventi, stabiliti con provvedimenti regionali, volti al restauro, adattamento e allestimento dei locali o degli edifici destinati alle attività di ittiturismo di cui all'articolo 2.
      2. Le regioni stabiliscono criteri di priorità per l'accesso ai contributi di cui al comma 1, tenendo presente, in particolare:

          a) il tipo di pesca esercitata;

          b) l'abilitazione all'esercizio del pescaturismo;

          c) l'età del richiedente;

          d) l'impegno del richiedente alla somministrazione agli ospiti in prevalenza di prodotti gastronomici a base di specie ittiche normalmente poco note, massive e di pesce azzurro, anche acquistate presso altri pescatori professionisti del luogo.